Statuto

COSTITUZIONE E STRUTTURA

Art. 1
E’ costituito in Arese, Via G. Luraghi s.n.c., presso il Centro Tecnico di FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (di seguito F.C.A.), il GRUPPO SENIORES D’AZIENDA ALFA ROMEO (*) in precedenza denominato Gruppo Anziani d’Azienda Alfa Romeo.
Il Gruppo aderisce all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani / Organizzazione non lucrativa di utilità sociale “A.N.L.A. / Onlus” (**) e ne adotta le finalità istituzionali. In particolare si propone di:
• testimoniare la cultura del lavoro
• promuovere l’aggregazione sociale e la solidarietà aperta al contesto esterno
• portare avanti tradizioni, valori e modelli di vita caratteristici della comunità socio-professionale Alfa Romeo
con ogni iniziativa utile di carattere culturale, storico, documentale, ricreativa e socializzante.
Il Gruppo è apartitico, aconfessionale, non ha carattere sindacale né finalità di lucro. E’ da ritenersi un’espressione di continuità del “Gruppo Anziani Alfa Romeo” fondato il 20.5.1952.
(*) Denominazione assunta dal Gruppo nell’Assemblea Straordinaria del 19/12/2009.
(**) Già ANLA-Associazione Nazionale seniores di Azienda e modificata il 21/11/2015.

Art. 2
Possono aderire al “Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo”, in qualità di Soci Ordinari, tutti i dipendenti ed ex dipendenti di Aziende della S.p.A. Alfa Romeo a suo tempo incorporate in Società facenti capo al Gruppo FIAT, nonché nella Controllante Società Capogruppo F.C.A., che abbiano raggiunto un’anzianità di servizio attivo di 20 anni di cui almeno 10 continuativi in un’azienda partecipata F.C.A.
E’ data facoltà di associazione, o di partecipazione alla vita attiva ed alle iniziative del Gruppo, anche ai familiari di socio ordinario e/o ai cittadini che intendano fornire un contributo attivo e di sostegno, nonché ad altri soggetti aventi le prerogative di cui all’art. 3.
La richiesta di iscrizione va fatta tramite domanda scritta da presentare alla Segreteria del Gruppo.

Art. 3
I Soci si distinguono in:
– Soci ORDINARI
– Soci FAMIGLIARI
– Soci ONORARI
E’ inoltre istituita la categoria degli
– Iscritti SIMPATIZZANTI
Sono Soci Ordinari i lavoratori di cui all’art. 2, sia in attività di servizio sia in quiescenza.
Sono Soci Famigliari coniugi e parenti di primo grado dei soci deceduti.
Sono Soci Onorari i soggetti che hanno acquisito particolari, significative benemerenze nei riguardi dell’Associazione e/o dell’Azienda. Sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.
Sono Iscritti Simpatizzanti tutti quei soggetti che intendono fornire un contributo di significativa partecipazione allo sviluppo della vita associativa.
La qualifica di Socio Simpatizzante si acquisisce in seguito all’accoglimento della domanda scritta al Gruppo Seniores presentata da un Socio e ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari e i Soci Famigliari hanno diritto di voto nelle Assemblee e per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri secondo quanto disposto dall’Art. 7 dello Statuto. I Soci Ordinari potranno fruire di tutte le agevolazioni previste dall’Associazione e dall’Azienda.
I Soci Famigliari, i Soci Onorari e gli Iscritti Simpatizzanti godranno invece delle agevolazioni decise per tipologia dal Consiglio Direttivo che ne definirà misura e modalità di fruizione.

Art. 4
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni scritte alla segreteria del Gruppo;
b) per espulsione in seguito a gravi motivi;
c) per morosità reiterata nel pagamento delle quote di associazione, sempre che il Socio moroso non regolarizzi la propria posizione associativa versando la penalità pari alle quote pregresse in misura massima di 2 annualità.
Art. 5
La quota annuale di associazione è fissata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DEL GRUPPO

Art.6
Gli organi e le cariche del Gruppo Seniores sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Comitato di Presidenza;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) Il Tesoriere
Le cariche di cui alle lettere: b) – c) – d) – e) sono elettive e non vengono retribuite.
Le modalità per le elezioni sono contemplate nelle apposite regolamentazioni.
La carica di Tesoriere di cui al punto f), sarà conferita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ad un soggetto esterno al Consiglio.

Art.7
Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Ordinari e dai Soci Famigliari fra i Soci iscritti al Gruppo Seniores da almeno un anno. E’ composto da 15 Membri, di cui:
a) il Presidente (eletto tra i membri del Consiglio Direttivo);
b) quattordici Membri in rappresentanza dei Soci Ordinari, di cui
c) un Membro in rappresentanza della Unità Periferica di Pomigliano d’Arco (NA).
Il Comitato di Presidenza è composto da tre Membri, di cui:
. il Presidente
. due Consiglieri che possono congiuntamente sostituire il Presidente in caso di
legittimo impedimento.
Il Collegio dei Probiviri, eletto dai Soci Ordinari e dai Soci Famigliari, è formato da tre Membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci con elevata esperienza di vita associativa e provate capacità. La loro elezione avviene in concomitanza con quella del Consiglio Direttivo.
Il Collegio nomina il Presidente tra i suoi Membri.
Le votazioni per la designazione dei titolari alle cariche elettive devono essere segrete. Per l’assegnazione delle cariche è previsto il sistema maggioritario.

Art. 8
Il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti salvo i casi previsti dalla lettera d) dell’art. 9 dello Statuto. Il Presidente non è rieleggibile nella funzione oltre il secondo mandato.

Art. 9
I componenti del Consiglio Direttivo, inclusi i membri del Comitato di Presidenza, decadono:
a) per dimissioni;
b) per impedimenti da cause di forza maggiore;
c) per assenza non giustificata a tre o più riunioni consecutive, previa votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo che ne valuta il merito;
d) per revoca da parte dell’Assemblea dei Soci a causa di gravi motivi.
I Membri del Consiglio Direttivo che decadono, vanno sostituiti con i candidati che nelle elezioni hanno ottenuto la migliore graduatoria. In caso di parità di graduatoria verrà preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

POTERI E COMPITI ORGANI DIRETTIVI

Art. 10
I°. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) elegge il Presidente e i due componenti del Comitato di Presidenza;
b) approva la designazione del Tesoriere nel candidato proposto dal Presidente.
c) approva il rendiconto economico annuale e il piano di previsione dell’esercizio successivo. Attua le verifiche periodiche sugli stati di avanzamento delle iniziative; delibera su atti, strumenti e regole per il miglior funzionamento del Gruppo;
d) delibera per realizzare le iniziative del Presidente;
e) delibera in merito a particolari aspetti non specificatamente regolati dalle attuali normative, atti ad armonizzare situazioni pregresse o diversamente regolamentate dalle precedenti norme statutarie;
f) propone ed approva la nomina dei Soci Onorari, ratifica l’adesione al Gruppo degli iscritti Simpatizzanti;
g) propone ed approva l’attribuzione di particolari incarichi operativi a Soci esterni al Consiglio Direttivo;
h) propone all’Assemblea Straordinaria dei Soci le modifiche statutarie che potrebbero rendersi opportune o necessarie; eccezionalmente può convocare la stessa Assemblea con una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei Consiglieri eletti;
i) delibera in relazione al parere espresso dal Collegio dei Probiviri per rendere esecutivi provvedimenti che possono culminare nella espulsione del Socio;
j) trasmette all’Assemblea dei Soci il parere del Collegio dei Probiviri riguardanti componenti degli Organi Direttivi perché vengano comminati gli eventuali provvedimenti; in caso di motivata urgenza è tenuto ad emettere immediate misure transitorie, vigenti fino al deliberato della futura Assemblea;
k) nomina il Segretario del Gruppo su candidatura proposta dal Presidente.

II°. IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
a) rappresenta legalmente il Gruppo Seniores nei confronti degli associati o di qualsiasi altro Ente o Società; presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni. Promuove azioni per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo;
b) propone al Consiglio Direttivo la candidatura alla carica di Segretario del Gruppo, scelto al di fuori dei componenti del Consiglio stesso;
c) dà direttive per tradurre in iniziative concrete le finalità statutarie, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le istanze espresse dall’Assemblea dei Soci;
d) convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ogni qualvolta lo ritiene necessario;
e) sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio il rendiconto economico preventivo e entro il 30 aprile il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente;
f) come da art. 6, propone al Consiglio Direttivo il candidato per la carica di “Tesoriere”.

III°. IL COMITATO DI PRESIDENZA
Assicura la continuità dell’organo di Presidenza, come da art. 7 e costituisce uno strumento consultivo e di collegamento.
Nel quadro descritto i Consiglieri del Comitato, su iniziativa del Presidente, lo supportano:
a) nell’assumere incarichi di rappresentanza istituzionale;
b) nell’acquisire deleghe su progetti;
c) nella preparazione delle sessioni di Consiglio e di Assemblea;
d) nel partecipare all’elaborazione di proposte inerenti la vita associativa.

IV°. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Opera in piena autonomia e risponde esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, di suoi Membri o di Soci
per:
a) controllare il rispetto delle Norme;
b) esprimere pareri su istanze, reclami e controversie ai fini del componimento delle questioni;
c) esaminare i casi che potrebbero portare all’esclusione dal Gruppo e trasmettere il proprio parere al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza.
V°. L’ ASSEMBLEA DEI SOCI
a) approva lo Statuto ed eventuali modifiche da introdurre su proposta del Consiglio Direttivo;
b) elegge i Membri della Commissione Elettorale;
c) delibera in relazione al parere del Collegio dei Probiviri a carico di Membri degli Organi Direttivi;
d) approva la relazione del Presidente e il Rendiconto economico annuale.

Art. 11
Sono compiti del SEGRETARIO DEL GRUPPO:
a) assicurare l’attuazione delle iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
b) curare gli aspetti amministrativi, compreso l’approntamento dei rendiconti economici utili alla gestione, in conformità a obblighi di legge;
c) supportare il Presidente nell’espletamento delle funzioni implicite al ruolo e agli impegni associativi;
d) partecipare alle riunioni degli Organi Direttivi in qualità di Segretario, provvedendo alla tenuta dei relativi verbali;
e) fungere da riferimento operativo nei confronti dei Soci, delle Organizzazioni e degli Enti.
Sono compiti del TESORIERE:
a) verificare la documentazione contabile relativa alla movimentazione economica e finanziaria dell’Associazione;
b) garantire la correttezza e la congruità della contabilità di esercizio;
c) relazionare il Consiglio Direttivo sui rendiconti preventivo e consuntivo e su aspetti amministrativi di rilevanza.

CONVOCAZIONE ORGANI DIRETTIVI E VALIDITA’ DELIBERE

Art. 12
Il Comitato di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente ne rileva la necessità.
Il Presidente, per quanto di sua competenza, delibera dopo aver consultato gli altri componenti del Comitato di Presidenza nei termini di cui art. 10 parte III°.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno. Può anche essere convocato tutte le volte che il Presidente ne rileva la necessità, o quando, almeno un terzo dei componenti ne chieda la convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere consegnato, anche in modo informale, ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando siano presenti almeno 8 (otto) dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 14
L’Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno.
Può anche essere convocata su istanza dei Soci purché la richiesta di convocazione sia accompagnata da almeno le firme di 1/10 dei Soci. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere reso pubblico almeno sette giorni prima della data stabilita e deve precisare gli argomenti da trattarsi. Analoga informazione deve essere trasmessa a tutti i Soci aventi diritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in prima convocazione l’Assemblea ha validità soltanto se è presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea dovrà essere indetta a distanza di almeno un’ora dalla prima. L’Assemblea dei Soci sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione o da altro Socio all’uopo delegato.

VARIE

Art. 15
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
E’ oggetto di una relazione illustrata dal Presidente ai Soci convocati in Assemblea Ordinaria.

Art. 16
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato degli Organi Direttivi, l’Assemblea dei Soci, all’uopo convocata, elegge la Commissione Elettorale. Essa è composta da almeno cinque Membri effettivi compreso il Presidente, eletto dai Membri stessi, più tre Supplenti.
In caso di dimissione dei suoi Membri, la validità della Commissione Elettorale rimane tale sino a quando resterà in carica la maggioranza dei suoi Membri.
I Membri della Commissione Elettorale non devono far parte degli Organi Direttivi in carica e non possono presentarsi come candidati alle nuove Elezioni.
La Commissione Elettorale redige la lista dei candidati attenendosi allo Statuto ed alle modalità contemplate nell’apposito Regolamento.
Indice le elezioni, vigila sulla correttezza delle votazioni, legalizza le schede e le urne.
A votazione conclusa effettua gli scrutini, proclama eletti i componenti del Consiglio Direttivo, ollegio dei Probiviri e redige il relativo verbale.

Art. 17
Il patrimonio del Gruppo è costituito dai beni mobili ed immobili che sono di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore del Gruppo.

Art. 18
Il Gruppo può essere sciolto per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci le cui modalità di convocazione e funzionamento devono essere conformi all’art. 14.
La delibera di scioglimento sarà assunta col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti e dovrà nominare uno o più liquidatori.

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22.10.2016